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Lo Statuto
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione denominata Unione Italiana Vela Solidale. L’Associazione potrà essere identificata brevemente anche con il nome Unione Vela Solidale e con l’acronimo UVS.
Articolo 2
L ’Associazione ha sede in La Spezia e ha durata indeterminata. L’indirizzo della sede verrà stabilito su delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 3
L’Associazione ha lo scopo di rappresentare e promuovere a livello nazionale ed internazionale, attraverso i propri associati, progetti di educazione, qualificazione e riabilitazione sociale realizzati mediante l’utilizzo della vela e di ogni sua attività derivata; di promuovere e realizzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i membri dell’Associazione; di promuovere la collaborazione e il confronto con altre Associazioni, enti locali, enti statali, società, in particolare quelle che operano nel settore nautico e nell’area del disagio fisico, mentale e sociale; di promuovere ed organizzare attraverso i propri associati eventi, manifestazioni sportive, convegni, mostre, e in genere tutte quelle manifestazioni culturali che hanno come tema lo sport della vela nel campo riabilitativo; potrà assegnare premi e riconoscimenti a persone e/o Associazioni meritevoli nello stesso ambito istituzionale, come pure potrà ricercare la collaborazione di esperti nel campo sociale, dello sport della vela e della riabilitazione. In particolare l’Associazione si propone di:
• realizzare un sito Web con indirizzi delle associazioni, cartello degli appuntamenti-eventi annuali;
• organizzare annualmente un convegno delle associazioni;
• promuovere scambi di esperienze tra i membri dell’Associazione
• realizzare un archivio delle normative, iniziative e studi tecnici relativi al campo della vela solidale e della riabilitazione sociale attraverso lo sport della vela;
• promuovere e favorire percorsi di formazione per operatori del settore;
• compiere quant’altro ritenuto utile o necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.
Per la realizzazione dei suoi scopi l’Associazione potrà essere affiliata a federazioni sportive nazionali e ad altri enti o organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono o promuovono scopi analoghi.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica e aconfessionale
Articolo 4
Il patrimonio della Associazione è costituito:
• da eventuali beni mobili e immobili che diverranno proprietà della Associazione in seguito ad eventuali erogazioni, lasciti e donazioni;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio.
Le entrate dell’Associazione per il perseguimento degli scopi sociali sono costituite:
• dalle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo e da eventuali versamenti e contributi volontari dei soci;
• da eventuali erogazioni e donazioni;
• dai contributi concessi da Enti pubblici o privati, anche della Comunità Europea;
• dagli eventuali proventi derivanti dalle attività promosse dall’Associazione;
• da eventuali sponsorizzazioni utili agli scopi sociali
Articolo 5
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che dovranno essere approvati dall’Assemblea. I bilanci dovranno essere comunicati ai Soci mediante lettera almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Articolo 6
L’Associazione non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano disposte per legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa dovuto, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 7
Possono essere membri dell’Associazione le associazioni ufficialmente costituite che aderiscono agli scopi della Associazione e intendono promuoverne l’attività, che siano presentate da almeno due Soci e la cui domanda venga accolta a maggioranza dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Sono inoltre membri dell’associazione le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Onorari.
Articolo 8
Il Socio che si rendesse moroso oltre il sessantesimo giorno dalla data di mancato pagamento delle quote sociali non potrà partecipare all’assemblea, né avrà diritto al voto, né potrà essere eletto e decadrà inoltre dalle cariche eventualmente ricoperte se non provvede alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa.
Articolo 9
Ogni membro dell’Associazione può liberamente contribuire ai bisogni finanziari della Associazione mediante il versamento di somme di denaro, conferimento di beni o di servizi in una o più occasioni. Ogni socio dovrà versare le eventuali quote associative che potranno essere deliberate dall’Assemblea. I contributi e le eventuali quote associative non sono trasmissibili né rimborsabili. La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità e nel caso in cui il socio non operi in conformità allo Statuto e alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali.
Articolo 10
I Soci sono ammessi, su loro domanda scritta contenente copia dell’atto costitutivo e dello statuto contenente gli scopi sociali, indirizzo e recapiti della sede, relazione sull’attività svolta negli ultimi tre anni, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio viene egualmente deliberata dal Consiglio Direttivo. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione all’Associazione.
Articolo 11
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri secondo le determinazioni che di volta in volta prenderà l’assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, a partire dal 01/02/2004, e possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente. Esso nomina altresì, un Segretario e un Tesoriere. Le nomine del Segretario e del Tesoriere verranno rinnovate annualmente in modo che le stesse possano ruotare tra i componenti del Consiglio.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla metà dei suoi membri, e comunque una volta all’anno, per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo di gestione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza i membri del Consiglio nominano un Presidente di turno.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può predisporre eventuali regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Articolo 15
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente e il Tesoriere hanno la facoltà di effettuare con firma singola incassi per conto dell’Associazione da enti pubblici e privati, nonché di aprire conti correnti intestati all’Associazione e di compiere operazioni bancarie sugli stessi inclusi versamenti e prelievi.
Articolo 16
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all’assemblea e tutti i soci hanno uguale diritto di voto. L’assemblea deve essere convocata, mediante comunicazione scritta a tutti i soci, da inviarsi, anche a mezzo di posta elettronica, almeno
quindici giorni prima, almeno una volta all’anno per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione.
L’assemblea ordinaria controlla l’attuazione da parte del Consiglio Direttivo degli scopi sociali, approva i bilanci annuali previa nomina di eventuali controllori o revisori dei conti, stabilisce i migliori criteri per l’attuazione di tali scopi, nomina i componenti del Consiglio Direttivo. L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche allo statuto e all’atto costitutivo e sull’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione per qualunque sia il numero dei soci intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti. Ogni membro presente all’Assemblea può rappresentare per delega non più di 2 soci. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in un’unica convocazione qualora risulti presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti le modifiche dello statuto e con la maggioranza dei due terzi dei presenti lo scioglimento anticipato dell’Associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere comunicate a tutti i Soci mediante lettera entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea.
Articolo 17
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l’assemblea nomina il proprio Presidente scegliendolo in seno ai membri del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all’assemblea.
Articolo 18
Nessun impegno di carattere finanziario, oltre quello dei contributi ordinari, fissati dagli organi sociali dell’Associazione, obbliga rispettivamente i soci e l’Associazione.
Articolo 19
Le controversie che dovessero sorgere tra l’Associazione o il Consiglio Direttivo e uno o più membri dell’Associazione saranno sottoposte alla decisione di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea. I probiviri giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura.
Articolo 20
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto si applicheranno le norme del Codice Civile e delle altre leggi speciali che regolano la materia o materie affini o analoghe.
Possono essere membri dell’Unione Vela Solidale le associazioni ufficialmente costituite che aderiscono agli scopi della Unione Italiana Vela Solidale e intendono promuoverne l'attività, che siano presentate da almeno due Soci e la cui domanda venga accolta a maggioranza dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Sono inoltre membri dell'associazione le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Onorari.
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