Unione Italiana Vela Solidale
Riunisce le più importanti Associazioni Italiane che utilizzano la vela nell’area del disagio fisico, mentale e sociale.
Riunisce le più importanti Associazioni Italiane che utilizzano la vela nell’area del disagio fisico, mentale e sociale.
E’ costituita nello spirito della Costituzione Repubblicana, in base agli artt. 36 e segg. del codice civile e delle norme della legge 383/2000, l’Associazione di promozione sociale a carattere nazionale denominata “Unione Italiana Vela Solidale”, di seguito detta Associazione.
L’Associazione potrà essere identificata brevemente anche con il nome Unione Vela Solidale e con l’acronimo UVS. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fine di lucro, i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra gli associati e devono essere reinvestiti per il raggiungimento degli scopi statutari, in caso di scioglimento le risorse sono destinate ad altro organismo no profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L’Associazione ha sede in Roma. Il Consiglio Direttivo con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi membri, può stabilire l’indirizzo della sede legale, l’apertura di sportelli, sezioni e sedi locali, provinciali e regionali nel territorio nazionale e all’estero. L’Associazione ha durata illimitata.2
L’Associazione persegue finalità di carattere sociale, culturale, sportivo e di ricerca, con particolare riferimento a:
realizzare e favorire, rappresentare e promuovere a livello locale, nazionale ed internazionale, attraverso i propri associati, progetti di educazione, qualificazione e riabilitazione sociale realizzati mediante l’utilizzo della vela e di ogni sua attività derivata in favore delle categorie svantaggiate con disagio fisico, mentale e sociale;
promuovere ed organizzare, attraverso i propri associati eventi, convegni e mostre, competizioni sportive e manifestazioni culturali che abbiano, in particolare, come tema lo sport della vela nel campo riabilitativo ed educativo; svolgere attività di socializzazione e di promozione della cultura ed in particolare di quella velica e marinara a favore degli associati o di terzi;
diffondere in ogni ambiente i valori della promozione sociale e della solidarietà sostenendo le iniziative esistenti e favorendo la nascita di nuove iniziative a livello locale; instaurare rapporti di collaborazione e lavorare in rete con altri organismi no profit, a tale scopo l’Associazione stimola e favorisce la creazione di associazioni regionali, che, pur mantenendo autonomia formale e sostanziale, si riconoscano in un coordinamento dell’Associazione (mission e vision);
favorire a livello nazionale ed internazionale, attraverso i propri associati, progetti di educazione, qualificazione e riabilitazione sociale realizzati mediante l’utilizzo della vela e di ogni sua attività derivata; individuare aree di disagio sociale dove intervenire attraverso iniziative di solidarietà e di promozione umana;
promuovere, anche in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, nazionali, europei e/o internazionali, progetti di sussidiarietà ed ogni iniziativa ritenuta utile al raggiungimento degli scopi associativi; sostenere azioni coordinate per la realizzazione sia di iniziative culturali sia di recupero e prevenzione in ambito sociale, psicologico, ambientale ed ecologico, nello sport della vela a favore delle categorie svantaggiate e nella tutela dei diritti civili,ivi comprese categorie speciali, quali anche detenuti, ex detenuti e loro familiari;
favorire la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento delle persone con disagio in particolare riguardante le diverse opportunità di integrazione e di crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall’associazionismo;
promuovere e realizzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli associati e con terzi: enti pubblici e privati, organismi no profit e società, in particolare operanti nel settore nautico e nell’area del disagio fisico, mentale e sociale;
svolgere iniziative e attività, rivolte agli associati e ai loro ospiti, finalizzate al proprio finanziamento, quali servizio ristoro e somministrazione di bevande alcoliche e non; assegnare premi e/o riconoscimenti a persone fisiche o giuridiche ritenute meritevoli o che si siano distinte nell’ambito della diffusione della cultura dello sport della vela e della riabilitazione;
collaborare con esperti nel campo sociale, dello sport della vela e della riabilitazione; realizzare un sito Web con indirizzi delle associazioni, cartello degli appuntamenti-eventi annuali ed ogni altra informazione utile al perseguimento delle finalità associative;
organizzare annualmente un convegno delle associazioni; proporre e sostenere scambi di esperienze tra i membri dell’Associazione; realizzare un archivio delle normative, iniziative e studi tecnici relativi al campo della vela solidale e della riabilitazione sociale attraverso lo sport della vela; promuovere percorsi di formazione per operatori del settore anche attraverso la pubblicazione e la produzione di prodotti audio-visivi, la gestione di impianti sportivi, la realizzazione di attività ludico-ricreative e la gestione di attività di turismo sociale; realizzare e pubblicare materiale stampato, audio, video e multimediale ad uso dei soci o di terzi;
favorire, in relazione alle attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria dall’Associazione, la costituzione di realtà del terzo settore comprese le cooperative sociali, le associazioni e le organizzazioni di volontariato, da parte degli utenti interessati;
costruire, acquistare, vendere, gestire o affittare locali e/o spazi per svolgere le attività statutarie, quelle connesse e accessorie integrative delle stesse; compiere quant’altro ritenuto utile o necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.
Per la realizzazione dei suoi scopi l’Associazione potrà essere affiliata a federazioni sportive nazionali e ad altri enti o organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono o promuovono scopi analoghi. Inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b) del d.l.242/1999 e successive modifiche e integrazioni, prevedendo l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o degli enti di promozione sportiva cui l’Associazione intenderà affiliarsi.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati e da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori. I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto; non sono rivalutabili né ripetibili né rimborsabili e neppure trasmissibili. Per lo svolgimento della propria attività l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
• quote associative annuali versate dai Soci e loro contributi volontari; • quota percentuale riconosciuta da soci o terzi, nella misura stabilita dai
Regolamenti; • proventi delle attività di raccolta fondi, introiti realizzati per servizi prestati
dall’Associazione o nello svolgimento delle sue attività; • contributi, donazioni, lasciti, erogazioni effettuati da enti pubblici o da altre
persone fisiche e giuridiche; • redditi derivanti dal suo patrimonio; • eventuali sponsorizzazioni utili agli scopi sociali; • rimborsi derivanti da convenzioni; • rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali; • contributi di organismi internazionali;
• proventi delle concessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni e sottoscrizioni anche a premi;
• ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000. I fondi liquidi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione è disposta con la firma del Presidente, in assenza di questi dal Vice Presidente vicario o dal Tesoriere.
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto Consuntivo e il Bilancio Preventivo che sono trasmessi per via telematica ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto, e depositati presso la sede dell’Associazione per i quindici giorni precedenti l’Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci che abbiano interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni no profit che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Gli Organi dell’Associazione sono: • l’Assemblea dei Soci • il Consiglio Direttivo
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, ammesse come soci onorari, le persone giuridiche, le associazioni e tutti coloro che, nel pieno rispetto dello Statuto, condividano le finalità dell’Associazione e si impegnino al raggiungimento delle stesse.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso e le cause di decadenza nei casi espressamente previsti nello Statuto. La quota associativa non è trasmissibile né frazionabile e neppure rivalutabile nel tempo.
I Soci si suddividono in: a. i Soci Fondatori; b. i Soci Ordinari; c. i Soci Sostenitori;
d. i Soci Onorari. Sono Soci Fondatori le persone fisiche o le associazioni ovvero le persone giuridiche che partecipano alla sottoscrizione dell’Atto costitutivo e coloro che, successivamente, con deliberazione insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo, ratificata dall’Assemblea dei Soci, sono ammesse con tale qualifica. Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all’Associazione e versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi all’Associazione anche i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età: la domanda deve essere sottoscritta dal loro legale rappresentante. La domanda di adesione all’Associazione deve esser presentata in forma scritta, su modulo appositamente predisposto, al Consiglio Direttivo. Le associazioni e le persone
giuridiche devono allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto ed una relazione sintetica dell’attività svolta. Il Consiglio valuta le domande di adesione dei candidati Soci e ne stabilisce l’ammissibilità sottoponendole a successiva ratifica dell’Assemblea. L’ammissione ha effetto dalla data della deliberazione del Assemblea dei Soci.
I Soci Sostenitori sono equiparati ai Soci Ordinari salvo che per la quota associativa annuale, il cui ammontare è sempre superiore a quello della quota dei Soci Ordinari ed è fissata anch’essa annualmente dal Consiglio Direttivo. L’ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell’Assemblea, se trattasi di nuovo Socio, altrimenti dall’esercizio per il quale il Socio paga la quota di Sostenitore.
Sono Soci Onorari coloro che hanno reso particolari servizi all’Associazione o che, per meriti particolari o per ragioni connesse alla loro competenza o professionalità, si ritiene possano fornire competenza, lustro o degna rappresentanza all’Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e sono nominati dall’Assemblea su proposta di almeno due Soci.
Il Socio Onorario può ricoprire unicamente la carica di Consigliere. L’ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell’Assemblea. I versamenti, a qualsiasi titolo effettuati dal Socio che per qualunque motivo in seguito recede (dimissioni), non possono essere in alcun caso rimborsati.
I Soci, aderendo all’Associazione, accettano integralmente il suo Statuto ed i Regolamenti.
Il mancato pagamento entro il mese di gennaio della quota associativa annuale comporta la sospensione del diritto di voto, dalle cariche sociali e dell’erogazione dei servizi; inoltre, costituisce causa di ineleggibilità fino alla messa in regola del Socio.
Le cause di decadenza, di esclusione e di recesso sono nell’ordine: a. (decadenza) in caso di morte o per il mancato pagamento per un anno della quota associativa; b. (sospensione o esclusione) per condotte contrastanti con lo Statuto e con le finalità dell’Associazione: il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione immediata del Socio o deliberarne l’esclusione; c. (recesso) su richiesta scritta del Socio al Consiglio Direttivo. Il provvedimento di sospensione o di esclusione deve essere notificato all’interessato a mezzo raccomandata. La sospensione, l’esclusione e il recesso hanno efficacia dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo. L’associato sospeso o escluso può ricorrere al Collegio dei Revisori dei conti, ove previsto. ai Probiviri nominati dall’Assemblea a norma dell’art.19.
Ogni aderente può liberamente contribuire ai bisogni finanziari della Associazione mediante il versamento di somme di denaro, conferimento di beni o di servizi in una o più occasioni. Gli aderenti alla associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione, nei limiti e con le forme previste dallo statuto, il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Gli aderenti all’Associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, e preventivamente autorizzate dai competenti organi, per l’attività prestata ai sensi di legge e sempre nei limiti stabiliti dall’Associazione stessa.
Gli aderenti all’Associazione devono svolgere la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro: tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
L’Associazione può assumere dipendenti e può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo e professionale esclusivamente nei limiti strettamente necessari al proprio funzionamento, anche ricorrendo ai propri associati.
I rapporti tra l’associazione e i dipendenti o collaboratori sono disciplinati dalla legge. La decisione sull’assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea che può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I Consiglieri devono essere Soci dell’Associazione con diritto di voto, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione, ad eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. In caso di cessazione di un membro, il Consiglio Direttivo procede alla cooptazione di un sostituto. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea utile, che deve confermare la nomina oppure provvedere all’elezione di un sostituto che decade alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere devono esser rinnovate annualmente in seno al Consiglio.
Al Consiglio Direttivo competono: a. la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria; b. la nomina del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti; c. la designazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto, sentito il parere del Presidente; d. la gestione dei rapporti tra i Soci e l’Associazione anche per quanto riguarda le domande di adesione, di recesso e le esclusioni; e. la promozione di ogni attività ed iniziativa idonee a conseguire gli scopi sociali; f. la stipulazione di convenzioni e di eventuali contratti di lavoro anche dipendente e/o assimilati; g. la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; h. la determinazione delle spese rimborsabili ai volontari che svolgono attività sociale; i. la determinazione dell’ammontare annuo della quota associativa; j. l’apertura e la chiusura di sportelli, sezioni e sedi locali, provinciali e regionali nel territorio nazionale e all’estero. k. la redazione dei Regolamenti . Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi componenti, oppure, sentito il parere vincolante del Presidente, anche a terzi, la delega a svolgere particolari incarichi
e/o il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo stesso o almeno la metà dei membri ne faccia richiesta e comunque una volta all’anno, per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo di gestione.
La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, qualora fosse disposta, e l’indicazione delle materie da trattare (ordine del giorno). Almeno quindici giorni prima dell’adunanza, la convocazione:
a. viene pubblicata sul sito dell’Associazione; b. viene inviata tramite comunicazione telematica a tutti i membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, ove il Collegio sia costituito. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo, Socio da maggior tempo e, secondariamente, più anziano. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri; inoltre è in ogni caso validamente atto a deliberare, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza di un Consigliere assente ingiustificato a tre riunioni consecutive. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni devono essere verbalizzate dal Segretario. Il verbale deve essere letto integralmente entro la fine della riunione e deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza, anche legale, nei confronti dei terzi e in giudizio, dell’Associazione: su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione ad altra persona, anche estranea al Consiglio stesso.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, vigila sul buon andamento dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente e il Tesoriere hanno la facoltà di effettuare con firma singola incassi per conto dell’Associazione da enti pubblici e privati, nonché di aprire conti correnti intestati all’Associazione e di compiere operazioni bancarie sugli stessi inclusi versamenti e prelievi
Il Segretario verbalizza le votazioni e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché gli interventi dei Soci qualora sia espressamente richiesto.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da adeguata relazione contabile.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, composta da tutti i Soci dell’Associazione, si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro il 31 marzo. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto (ai sensi dell’art. 7 dello Statuto) o da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito.
affissa presso la Sede legale; pubblicata sul sito dell’Associazione; inviata tramite comunicazione telematica a tutti i Soci nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti.
La convocazione contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, ove disposta, e l’indicazione delle materie da trattare (ordine del giorno). Almeno quindici giorni prima dell’adunanza, la convocazione viene:
L’Assemblea dei Soci, in prima convocazione si ritiene validamente costituita con la partecipazione diretta o la rappresentanza per delega della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti, in persona o in delega. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo o infine dal Socio con diritto di voto da maggior tempo o, secondariamente, dal più anziano. Il Segretario redige processo verbale delle votazioni e degli interventi se espressamente richiesto dai Soci. Il verbale deve essere letto integralmente prima dello scioglimento dell’adunanza, controllato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L’Assemblea dei Soci:
a. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
b. ratifica gli indirizzi programmatici dell’attività dell’Associazione fissati dal Consiglio Direttivo; c. delibera l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
d. delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo; e. approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività sociale; f. delibera eventuali modifiche del presente Statuto fatti salvi i principi e la natura dell’Associazione che non possono essere alterati; g. delibera lo scioglimento dell’Associazione, in convocazione straordinaria, e la devoluzione del suo patrimonio a maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto; h. ratifica l’ammissione dei Soci. i. elegge i Probiviri, ove previsto. Le deliberazioni dell’Assemblea, salvo i casi diversamente specificati in questo Statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, espresso per alzata di mano, appello nominale o qualsiasi altra forma di voto palese. Tutti i Soci hanno diritto ad un voto, salvo sospensione nei casi previsti dallo Statuto, esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita unicamente ad altro Socio che abbia diritto di voto; ciascun delegato non può ricevere più di una delega. Sono ammessi a presenziare all’Assemblea anche i Soci che non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono comunicate a tutti i Soci mediante comunicazione anche telematica entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea.
Le cariche provvisoriamente attribuite, in base allo Statuto, in relazione a situazioni contingenti (ad esempio Presidenti o Segretari verbalizzanti nominati in occasione di Assemblee o riunioni del Consiglio Direttivo) cessano con l’evento per le quali sono state disposte.
I Soci, ad esclusione dei Soci Onorari, concorrono alle spese dell’Associazione con il pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti. Nessun impegno di carattere finanziario, oltre quello dei contributi ordinari o volontari, obbliga rispettivamente i soci e l’Associazione.
Le eventuali controversie tra associati e tra questi e l’Associazione e/o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri designati dall’Assemblea. I probiviri giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla legislazione vigente in materia.